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Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (sostituisce
la legge 46/90)
Il decreto 37/08 apporta alcune modifiche e
fondamentalmente un riordino, alla legge 46/90, riguardo la certificazione
dell'impianto alla regola d'arte.
Tra le modifiche principali vi è il concetto
di obbligo di progetto esteso a tutti gli impianti elettrici. Tutti
gli impianti diventano ad obbligo di progetto, differenziando gli impianti in
cui il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'azienda, cioè
colui che possiede i requisiti tecnico-professionali. dagli impianti in cui il
progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo (periti e
ingegneri). Il progetto viene redatto dal
responsabile tecnico, quando l'impianto ha una potenza impegnabile non superiore
a 6 Kw e una superficie non superiore a 400mq per i locali ad uso civile e 200mq
per i locali ad uso commerciale (art.5). Il
progetto viene redatto da un professionista iscritto all'albo, quando si
superano tali limiti. Sono sempre
soggetti a progetto da parte di professionista, gli impianti in ambienti
speciali ed in ambiente medico. Nel nuovo
decreto quindi, è stato aggiunto, relativamente alla progettazione, il limite
dimensionale della potenza impegnata, cosa non presente nella legge 46/90. Il
decreto 37/08 si applica a tutti gli edifici, civili e non civili. Gli
impianti di protezione da fulmini sono stati spostati: dagli impianti
elettronici (lettera B) agli impianti elettrici (lettera A). Scarica
il DM 37/08 in PDF
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 Gennaio 2008 , n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per
la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante
il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti
da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti
Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si
applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a
partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono
classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono
soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa
comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale
o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura
dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione
e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti,
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte
nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle
imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1
svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con
ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le
attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per
quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,
intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei
requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.
Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che
dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di
lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5,
alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11
giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle
lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1
possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo
1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza
delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al
comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli
altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto,
in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione,
trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità domestiche aventi potenza
impegnata superiore a 6 KW o per utenze di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte
in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati
secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea
o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e
alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di
prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio
e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella
scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e'
variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e'
depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve
essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano
gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente
e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo,
si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività
produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le
relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori,
previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui
all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e'
costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di
collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità
dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di
cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è
rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui
all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli
allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di
conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo
15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito,
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da
una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato
la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di
applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui
all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e'
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2,
ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai
fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità
delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni
dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo
l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima
documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza
impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che
senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di
potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti
elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si
applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte
delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia
prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo
avviso, sospende la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di
agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione
ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del
progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di
ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni
specifiche.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o
l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' già stato
rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme
vigenti.
2. Per le opere di installazione, di
trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi
edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha
presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove
deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del
registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle
contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate,
ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma
1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori
per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di
cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino
i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte
dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari
delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso
di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente
causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di
conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma
6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione
dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli
obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e
complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi
derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche
attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta
iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle
norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli
albi.
5. Alla terza violazione delle norme
riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono
agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al
presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418
del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente
regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo
il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
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